(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 20 giugno 2012) IL PRESIDENTE Premesso che: la legge regionale 24 maggio 2004, n. 15, all'art. 21, comma 2, prevede la concessione di aiuti alle imprese logistiche che intendono organizzare servizi di trasporto marittimo e ferroviario, sulle relazioni nazionali ed internazionali che interagiscono sul territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia e che interessano i poli logistici interni, portuali e di confine; il regolamento predisposto dall'allora competente direzione centrale della pianificazione territoriale, della mobilita' e delle infrastrutture di trasporto e' conforme a quello autorizzato alla Commissione europea ed approvato con proprio decreto n. 0256/Pres. di data 28 agosto 2006; con decisione di data n giugno 2010, n. 8087, la Commissione europea ha prorogato per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2015 il regime di aiuto n. 643/2009 concernente la richiamata legge regionale n. 15/2004 ed il suo relativo regolamento di applicazione; Visto l'art. 7 del citato regolamento che cita testualmente: 1) i contributi possono essere liquidati in due tranches, nei limiti delle relative disponibilita' di stanziamento, la prima con un anticipazione pari al 40% o del contributo complessivo concedibile e la seconda a saldo. Il saldo verra' erogato, per ogni singolo anno di effettuazione del servizio, previa verifica, anche tramite visite ispettive, della congruita' e legittimita' della rendicontazione prodotta, dimostrata dalle copie dei documenti di trasporto dei singoli servizi da presentarsi entro 6 mesi dalla data di ultimazione del servizio, nonche' una dichiarazione attestante la corretta applicazione dei coefficienti di cui ai commi 1.1 ed 1.2 dell'art. 3 del presente regolamento. 2) Per conseguire l'anticipazione, il beneficiario dovra' farne espressa richiesta nell'istanza di cui all'art. 4. La medesima sara' erogata previa dimostrazione dell'effettivo avvio del servizio nonche' a seguito di sottoscrizione dell'impegno da parte del legale rappresentante della Societa' alla restituzione della somma percepita, atto corredato da polizza fideiussoria a copertura del valore equivalente al contributo complessivo richiesto su base annua, rilasciata da istituto bancario o assicurativo, qualora il beneficiario decadesse dal contributo nei casi previsti dall'art. 8, nonche' a semplice richiesta dell'amministrazione regionale. 3) I documenti di trasporto, di cui al comma 1 del presente articolo, dovranno contenere le seguenti informazioni: 1. data e ora di partenza e/o arrivo; 2. polo logistico o scalo portuale di carico e di scarico del trasporto intermodale terrestre o marittimo; 3. localita' di partenza e di arrivo iniziale e finale del trasporto terrestre, porto di imbarco e porto di sbarco del trasporto marittimo; 4. dati identificativi del cliente che effettua la spedizione e il trasporto, del mittente e del ricevitore; 5. tariffa effettivamente praticata per il servizio, inclusi tutti gli oneri ad esso imputati; 6. numero delle unita' di trasporto con indicazione degli estremi delle singole unita' di trasporto. Rilevato che, nei casi in cui l'importo del contributo sia rilevante, al fine di garantire la sostenibilita' economica dei servizi, appare non congruente la previsione di una erogazione in un'unica soluzione o al massimo in due tranches, anche tenendo conto delle fluttuazioni di mercato che influenzano direttamente i volumi di traffico correlati ai servizi oggetto di contribuzione; Rilevato altresi' che e' pienamente conforme alle finalita' del regime di aiuto, sostenere i sistemi di trasporto intermodali elevando la sicurezza stradale, riducendo il pericoloso traffico pesante dalla strada, diminuendo l'inquinamento dovuto al transito di detti mezzi e, quindi, ponendo in condizioni di operativita' e competitivita' anche sotto il profilo economico/finanziario, le Societa' beneficiarie di tali contributi; Visto il testo di modifica dell'art. 7 del citato regolamento, che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 980 di data 31 maggio 2012; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione n. 28 agosto 2006, n. 256 (Regolamento di attuazione degli interventi per lo sviluppo dell'intermodalita')» nel testo allegato al presente decreto del quale forma parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. 3. Il presente decreto e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. TONDO