(Pubblicato nel Bollettino ufficiale 
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 20 giugno 2012) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Premesso che: 
      la legge regionale 24 maggio 2004, n. 15, all'art. 21, comma 2,
prevede la concessione di aiuti alle imprese logistiche che intendono
organizzare servizi  di  trasporto  marittimo  e  ferroviario,  sulle
relazioni  nazionali  ed   internazionali   che   interagiscono   sul
territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia e  che  interessano  i
poli logistici interni, portuali e di confine; 
      il regolamento  predisposto  dall'allora  competente  direzione
centrale della pianificazione territoriale, della mobilita'  e  delle
infrastrutture di trasporto e' conforme  a  quello  autorizzato  alla
Commissione europea ed approvato con proprio decreto n. 0256/Pres. di
data 28 agosto 2006; 
      con decisione di data n giugno 2010, n.  8087,  la  Commissione
europea ha prorogato per  il  periodo  dal  1°  gennaio  2010  al  31
dicembre  2015  il  regime  di  aiuto  n.  643/2009  concernente   la
richiamata legge regionale n. 15/2004 ed il suo relativo  regolamento
di applicazione; 
    Visto l'art. 7 del citato regolamento che cita testualmente: 
      1) i contributi possono essere liquidati in due  tranches,  nei
limiti delle relative disponibilita' di stanziamento, la prima con un
anticipazione pari al 40% o del contributo complessivo concedibile  e
la seconda a saldo. Il saldo verra' erogato, per ogni singolo anno di
effettuazione del servizio, previa  verifica,  anche  tramite  visite
ispettive, della  congruita'  e  legittimita'  della  rendicontazione
prodotta, dimostrata dalle  copie  dei  documenti  di  trasporto  dei
singoli servizi da presentarsi entro 6 mesi dalla data di ultimazione
del  servizio,  nonche'  una  dichiarazione  attestante  la  corretta
applicazione dei coefficienti di cui ai commi 1.1 ed 1.2 dell'art.  3
del presente regolamento. 
      2) Per conseguire l'anticipazione, il beneficiario dovra' farne
espressa richiesta nell'istanza di cui all'art. 4. La medesima  sara'
erogata  previa  dimostrazione  dell'effettivo  avvio  del   servizio
nonche' a seguito di sottoscrizione dell'impegno da parte del  legale
rappresentante  della  Societa'   alla   restituzione   della   somma
percepita, atto corredato da polizza  fideiussoria  a  copertura  del
valore equivalente al contributo complessivo richiesto su base annua,
rilasciata  da  istituto  bancario   o   assicurativo,   qualora   il
beneficiario decadesse dal contributo nei casi previsti dall'art.  8,
nonche' a semplice richiesta dell'amministrazione regionale. 
      3) I documenti di trasporto, di cui al  comma  1  del  presente
articolo, dovranno contenere le seguenti informazioni: 
        1. data e ora di partenza e/o arrivo; 
        2. polo logistico o scalo portuale di carico e di scarico del
trasporto intermodale terrestre o marittimo; 
        3. localita' di partenza e di arrivo iniziale  e  finale  del
trasporto terrestre, porto di imbarco e porto di sbarco del trasporto
marittimo; 
        4. dati identificativi del cliente che effettua la spedizione
e il trasporto, del mittente e del ricevitore; 
        5. tariffa effettivamente praticata per il servizio,  inclusi
tutti gli oneri ad esso imputati; 
        6. numero delle unita' di  trasporto  con  indicazione  degli
estremi delle singole unita' di trasporto. Rilevato che, nei casi  in
cui l'importo del contributo sia rilevante, al fine di  garantire  la
sostenibilita'  economica  dei  servizi,  appare  non  congruente  la
previsione di una erogazione in un'unica soluzione o  al  massimo  in
due tranches, anche tenendo conto delle fluttuazioni di  mercato  che
influenzano direttamente i volumi di traffico  correlati  ai  servizi
oggetto di contribuzione; 
    Rilevato altresi' che e' pienamente conforme alle  finalita'  del
regime  di  aiuto,  sostenere  i  sistemi  di  trasporto  intermodali
elevando la sicurezza  stradale,  riducendo  il  pericoloso  traffico
pesante dalla strada, diminuendo l'inquinamento dovuto al transito di
detti mezzi e,  quindi,  ponendo  in  condizioni  di  operativita'  e
competitivita'  anche  sotto  il  profilo  economico/finanziario,  le
Societa' beneficiarie di tali contributi; 
    Visto il testo di modifica dell'art. 7  del  citato  regolamento,
che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto; 
    Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
    Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 980  di  data
31 maggio 2012; 
 
                              Decreta: 
 
    1.  E'  emanato  il  «Regolamento  di  modifica  al  decreto  del
Presidente della Regione n. 28 agosto 2006, n.  256  (Regolamento  di
attuazione degli interventi per lo sviluppo dell'intermodalita')» nel
testo allegato al presente decreto del quale forma parte integrante e
sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto e'  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO